Collegio dei Docenti

Cosa fa

Il Collegio dei Docenti, ai sensi dell’art.7, c.2 del D.lgs. 297/1994:

  • Elabora il PTOF
  • delibera in materia di funzionamento didattico dell’istituto
  • cura la programmazione dell’azione educativa al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle esigenze ambientali
  • formula proposte al DS o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ai docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche
  • delibera, ai fine della valutazione degli alunni, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi
  • valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo eventuali misure di miglioramento
  • provvede all’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici
  • adotta o promuove iniziative di sperimentazione
  • promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto
  • elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto
  • elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente
  • elegge, nel numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare con il DS; uno degli eletti sostituisce il DS in caso di assenza o impedimento.
  • nelle scuole le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside
  • programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap
  • propone al DS, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, il piano di formazione delle classi. Fatto salvo che, nelle scuole che accolgono alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi della Comunità europea, si adotta le iniziative previste dall’articolo 115, comma 4, ovvero, a raggruppare in un’unica classe gli alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.
  • esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento
  • esprime al direttore didattico o al preside il parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza
  • esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze

Organizzazione e contatti

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Responsabile
Persone